Tar su villa in contrada Cocuzza, “abusi edilizi ma non va nel patrimonio del Comune”

 
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Immagini di repertorio

Gela. Gli abusi edilizi, nell’immobile di contrada Cocuzza, ci sono stati e li confermano anche i giudici del Tar Palermo, però la villa residenziale che fu realizzata non finisce nel patrimonio indisponibile del Comune. I giudici del tribunale amministrativo si sono pronunciati sul ricorso presentato dalla Greco srl, che due anni fa fu destinataria di un ordine di demolizione, proprio perché nell’immobile vennero individuati diversi abusi edilizi. L’iniziale concessione edilizia risale al 2006, ma secondo gli accertamenti tecnici venne rilasciata per la realizzazione di un capannone per attività del ciclo di trasformazione dei prodotti agricoli. Fu invece costruita una villa residenziale, con piscina. Lo stesso immobile, da alcuni anni, è al centro di una contesa tra uno degli imprenditori della Greco srl e chi ci vive. L’imprenditore Salvatore Greco è finito a processo con l’accusa di truffa, ma dopo la condanna di primo grado è stato invece assolto dai giudici della Corte d’appello di Caltanissetta. I magistrati amministrativi palermitani hanno respinto il ricorso della Greco srl, non accogliendo i motivi legati all’accertamento degli abusi edilizi e alla richiesta di annullamento dell’ordinanza di demolizione. I giudici hanno invece ritenuto che siano stati rispettati tutti i parametri di legge nell’emissione dei provvedimenti e nell’accertamento delle violazioni. Hanno però accolto i motivi aggiunti, avanzati dal legale che rappresenta la società. I magistrati hanno confermato che l’imprenditore, già prima dell’ordine di demolizione, aveva avviato un’azione civile per ritornare in possesso della villa, che è comunque nella disponibilità di chi aveva stipulato il preliminare di vendita e ha poi segnalato la presunta truffa.

“Ne consegue che, malgrado avesse esperito tutti gli opportuni rimedi giurisdizionali a propria disposizione, al momento dell’adozione dell’ordinanza di demolizione la Greco srl – scrivono i giudici amministrativi – non era nel possesso dell’immobile e, di conseguenza, non era nella condizione di ottemperare all’ordine di demolizione impartito dal Comune di Gela. Sotto tale profilo, pertanto, il ricorso per motivi aggiunti va accolto e, per l’effetto, dichiarato che non è intervenuto il passaggio al patrimonio comunale del manufatto per cui è causa”. Già il Cga aveva concluso con un’indicazione analoga.

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