Appalto per i mezzi a Timpazzo, Cga dà ragione alla “Impianti”: “C’è potere discrezionale”

 
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La discarica Timpazzo

Gela. I giudici del Consiglio di giustizia amministrativa hanno ribaltato la decisione del Tar Palermo, che lo scorso anno aveva dato ragione all’azienda General service, i cui vertici avevano contestato il contenuto del bando per l’affidamento del servizio di fornitura dei mezzi per le attività nella discarica Timpazzo. Il Cga, invece, ha accolto il ricorso della “Impianti Srr”, la società in house che gestisce il sito di conferimento e che bandì la gara, per i mezzi. Tutto ruota intorno ad una delle clausole inserite nel bando e nel disciplinare. Le aziende partecipanti, in base a quanto stabilito negli atti di gara, dovevano essere iscritte “all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 4-classe B (o superiore)”. Secondo i legali degli imprenditori della General service, si sarebbe trattato di una condizione escludente, a danno dell’impresa. Si rivolsero al Tar Palermo, che accolse l’azione, disponendo l’annullamento di due articoli. Una decisione che l’amministratore della “Impianti Srr”, l’ingegnere Giovanna Picone, ha ritenuto non in linea con i dettami della normativa. Ha affidato l’incarico legale per rivolgersi al Cga, che ha dato ragione al gestore di Timpazzo. Decisivo si è rivelato il motivo di merito, riportato nel ricorso. Secondo il legale della “Impianti” (l’avvocato Stefano Polizzotto), l’inserimento della clausola sull’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali rientra nella discrezionalità, che non può ritenersi “irragionevole”. “La stazione appaltante non ha esercitato un potere vincolato, ma un potere discrezionale, la cui ragionevolezza (rectius: la non manifesta irragionevolezza) costituisce per l’appunto il profilo essenziale della controversia. Il Collegio ritiene che l’attività – si legge nelle motivazioni – sia pure ridotta, di trasporti di rifiuti speciali non pericolosi che l’affidatario è tenuto a svolgere, rende non irragionevole la prescrizione della lex specialis di gara, vale a dire che il requisito è stato legittimamente richiesto nell’esercizio della discrezionalità amministrativa e, quindi, nell’attività di puro “merito amministrativo”. Pertanto, può ritenersi ragionevole o, comunque, non manifestamente illogica, la previsione della lex specialis di gara siccome attinente e non sproporzionata rispetto all’oggetto dell’appalto”.

L’appalto di nolo a freddo dei mezzi era già stato affidato, a seguito della procedura di gara, alla Novambiente. Per l’amministratore Picone, come indicato nel provvedimento che ha autorizzato il ricorso al Cga, la gara per la fornitura dei mezzi ha messo fine al regime di proroga “in favore delle ditte che gestivano il servizio, tra le quali vi è anche la General service srl”. Era stato precisato inoltre che anche l’Autorità anticorruzione ha ritenuto “anomale” le proroghe. I giudici del Cga hanno invece respinto gli altri motivi del ricorso e in parte hanno concordato con quanto sostenuto dai legali della General service. “L’art.212, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede che l’iscrizione all’Anga è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, sicché può convenirsi con la parte appellata che, essendo l’oggetto dell’appalto costituito dall’affidamento di nolo a freddo di automezzi, il requisito richiesto non è in astratto imprescindibile per l’esecuzione della prestazione”, si legge ancora. Il criterio della discrezionalità, però, ha fatto prevalere la linea della “Impianti”. “La stazione appaltante, infatti, nella richiesta dei requisiti esercita un potere discrezionale, con il limite dell’attinenza e della proporzionalità all’oggetto dell’appalto”, concludono i magistrati palermitani.

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