Aree nuovo tribunale espropriate illegittimamente, Cassazione: “Cga non vincola su indennità”

 
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Gela. La lunga sequenza processuale, partita dopo l’occupazione delle aree dove oggi è stato ricavato il nuovo palazzo di giustizia, continua a riservare altre pronunce. Questa volta, sono i giudici della Corte di Cassazione che si sono espressi. L’hanno fatto sul ricorso presentato dagli ex proprietari, che contestavano i contenuti di un’ordinanza, emessa dal Cga, in sede amministrativa. Secondo il loro legale, i magistrati del Consiglio di giustizia sarebbero andati oltre le competenze previste. Con l’ordinanza, che risale a due anni fa, hanno disposto l’emissione del decreto di esproprio sanante, indicando i parametri per la definizione dell’indennità da riconoscere a chi ha perso quelle aree. Un passo illegittimo, secondo il legale degli ex proprietari. Il loro ricorso, però, non è stato accolto. I giudici della Corte di Cassazione hanno escluso l’esistenza di incongruenze nell’ordinanza, emessa dal Cga. E’ stata riconosciuta fondata l’eccezione proposta dal Comune, costituito nel giudizio. “Anche al di là della sua denominazione l’ordinanza impugnata deve ritenersi, in base alla sua chiara motivazione e al dispositivo che ne consegue, un provvedimento meramente interlocutorio e ordinatorio che ha come solo contenuto cogente – si legge nella sentenza della Cassazione – l’ordine al Commissario ad acta di proseguire nel procedimento di ottemperanza”.

Non ci sarebbero state “interferenze” da parte del Cga, che ha comunque sempre riconosciuto il diritto degli ex proprietari a ricevere le indennità, successive all’esproprio illegittimo. “Il provvedimento impugnato non ha né il carattere della decisorietà e della definitività né l’attitudine a passare in cosa giudicata – scrivono ancora i giudici – come si è detto è la stessa motivazione a chiarire che è solo nel potere delle amministrazioni che utilizzano l’area occupata di promuovere o meno la procedura espropriativa”. Nessun vincolo, quindi, sarebbe arrivato dall’ordinanza del Cga.

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