“Basta il solo simbolo di lista nei moduli”, ecco le motivazioni del Tar: “Ricorso infondato”

 
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Gela. I giudici amministrativi del Tar Palermo hanno accolto in pieno la linea esposta dai legali della maggioranza del sindaco Lucio Greco. Il ricorso del centrodestra, che puntava all’annullamento dell’esito elettorale, è stato ritenuto “ammissibile”, e quindi trattato nel merito, ma “infondato”, rispetto a quanto richiesto. Sui fogli per la presentazione delle liste, hanno deciso i giudici palermitani, non era necessaria l’indicazione dettagliati di tutti i candidati. Bastavano le firme dei sottoscrittori e il simbolo della lista. Secondo quanto si legge nella sentenza, con estensore Roberto Valenti e presidente Calogero Ferlisi, “la vigente normativa regionale pertanto, si differenzia, sul punto, dalla normativa nazionale di cui all’art. 28 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in quanto non richiede che i “moduli” sui quali vengono apposte le firme dei sottoscrittori, oltre al contrassegno della lista ed al nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi, contengano anche “il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati”. In sostanza, in base al combinato disposto delle norme regionali richiamate, nei “moduli” in questione è richiesta unicamente l’apposizione del contrassegno di lista, senza necessità di ulteriori indicazioni”. Una ricostruzione che sposa quella degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, che hanno più volte ribadito la specificità della normativa regionale rispetto a quella nazionale. Per il legale Antonietta Sartorio, che rappresenta la coalizione di centrodestra, le liste “Un’Altra Gela”, “Una Buona Idea”, “Uniti siamo gelesi” e “Azzurri per Gela” invece sarebbero state sottoscritte, violando la disciplina, ovvero su moduli che non presentavano l’indicazione completa di tutti i candidati. Nelle ventidue pagine della sentenza, i magistrati palermitani ribadiscono il concetto, citando una serie di precedenti giurisprudenziali.

Anche l’Assessorato regionale alle autonomie locali viene indicato come fonte di riferimento, attraverso le istruzioni fornite agli enti. “Di tutti i candidati deve essere indicato il nome, il cognome, luogo e data di nascita (art. 17, comma 7, T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n.3). Per la presentazione delle liste è necessaria la presenta, nei fogli successivi al primo, del simbolo di lista – si legge ancora – tuttavia si suggerisce che, anche nei fogli successivi al primo, sia presente oltre al simbolo di della lista l’indicazione dei nomi dei candidati in modo che ogni sottoscrittore prenda conoscenza della lista dei candidati”. Le indicazioni fornite quindi dall’Amministrazione non richiamano, in primo luogo, la normativa nazionale indicata dai ricorrenti, prospettando quale mero suggerimento l’opportunità che i fogli successivi al primo contengano, oltre al prescritto e necessario simbolo di Lista, anche il nome dei candidati”. I giudici del Tar hanno escluso che l’atto di citazione per querela di falso potesse portare ad una sospensione del procedimento amministrativo, come chiesto dal gruppo di centrodestra, in attesa di accertare presunte irregolarità su alcuni documenti elettorali. “Ritiene preliminarmente il Collegio – spiegano ancora i giudici – che il giudizio possa essere definito indipendentemente dalla proposizione della querela di falso ex art. 221 c.p.c. depositata in giudizio il 29/01/2020, ciò in quanto la questione colà sollevata non appare pregiudiziale alla definizione della presente controversia”. Una sentenza che potrebbe mettere la parola fine, almeno per ora, ad un dopo elezioni, fatto di toghe e procure.

5 Commenti

  1. Finalmente si può governare serenamente e rilanciare una città, da oggi i ciarlatani con le loro logiche di potere devono essere annientati. Forza Sindaco

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