Caso Timpanelli, difesa Acciaro: “Non è condanna se necessario ricorso a Corte Europea”

 
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La droga venne appositamente piazzata nel passaruote della vettura di Timpanelli

Gela. La motivazione dei giudici della Corte di Cassazione deve ancora essere depositata e verrà valutata dalle parti. Nel procedimento penale a carico dell’assicuratore Vincenzo Acciaro, accusato di calunnia ai danni dell’insegnante Domenico Timpanelli, i giudici romani hanno accolto il ricorso della procura generale e della parte civile (l’avvocato Vincenzo Ricotta per conto di Timpanelli). E’ stato disposto l’annullamento della decisione della Corte d’appello di Caltanissetta che aveva stabilio che a pronunciarsi doveva essere il “giudice naturale”, come chiesto dalla difesa di Acciaro (con l’avvocato Fabrizio Ferrara). Il reato contestato ad Acciaro, che in primo grado era stato condannato a quattro anni di reclusione, è comunque prescritto. “Dopo la decisone della Cassazione – dice il legale di Timpanelli – ci rivolgeremo ai giudici civili per la quantificazione del danno. Ma il reato è comunque prescritto”.

La difesa di Acciaro, accusato di aver organizzato un presunto piano per incastrare Timpanelli, con il quale ha maturato un debito da 250 mila euro, precisa che “non corrisponde al vero che Timpanelli sia stato “assolto” dall’accusa di traffico di droga, in quanto il procedimento si è concluso con un provvedimento di archiviazione e non di assoluzione. In linea processuale questo vuol dire che, in qualunque momento, è possibile, previa istanza, la riapertura delle indagini, con provvedimento del gip. In secondo luogo non corrisponde al vero che la Cassazione abbia condannato Acciaro a quattro anni o che gli elementi sarebbero stati superati dalla Cassazione che ha ritenuto sussistenti le condizioni per la condanna. La Cassazione, in realtà, si è occupata, esclusivamente, di una questione procedurale preliminare, costituita dalla declaratoria di nullità per violazione del giudice naturale, ma non è entrata, in alcun modo, nè poteva farlo, sul merito della vicenda. In attesa del deposito delle motivazioni, infatti, sarà valutata la possibilità dell’impugnativa della sentenza della Suprema Corte dinanzi altra sezione, ove vi sia stato un travisamento del fatto processuale, oppure del ricorso alla Corte di Giustizia Europea, attesa la palese violazione del principio del giudice naturale”.

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