“Da decenni c’è una scuola materna ma area mai espropriata”, Comune deve risarcire

 
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Immagini di repertorio

Gela. L’area venne occupata per i lavori, addirittura nel 1982. Nei decenni, però, non c’è mai stato un provvedimento del Comune che potesse determinare il passaggio di proprietà. L’area, a Caposoprano, usata per realizzare una scuola materna, di fatto è sempre rimasta nella proprietà di chi la possedeva, prima dell’intervento del Comune, seppur poi occupata dalla struttura scolastica. I giudici del Tar hanno preso in esame l’ennesima contesa scaturita da una delle tante procedure “allegre”, in passato autorizzate dal municipio. Nonostante l’avvio dei lavori e l’occupazione dei terreni, non ci fu mai un provvedimento di esproprio. I giudici amministrativi, che hanno ripreso la questione, dopo che quelli civili si dichiararono incompetenti, con una sentenza hanno disposto che l’area va restituita agli originari proprietari, ripristinandone lo stato inziale. In sostanza, si dovrebbe procedere all’eliminazione dell’immobile realizzato. Allo stesso tempo, i proprietari, tutti di un unico nucleo familiare, hanno diritto ad ottenere un risarcimento del danno, ma per un periodo di tempo che inizia a decorrere da quando proposero il ricorso al Tar, tre anni fa. Dopo l’avvio di una prima causa civile, con il giudice che si dichiarò incompetente, fecero trascorrere altri nove anni prima di rivolgersi ai giudici del Tar.

Il risarcimento va definito in base al “5 per cento del valore venale del bene per ogni anno di occupazione calcolato a partire dall’8 ottobre 2018 e fino all’effettivo rilascio”. Il Comune, come spesso accade in questo tipo di procedimenti, non si è costituito in giudizio e quindi non ha partecipato al procedimento, nonostante cifre comunque notevoli da dover riconoscere ai proprietari. Il “valore venale” dell’area fu stimata in circa 126 mila euro. I giudici palermitani, nella sentenza spiegano che rimane aperta la possibilità per il municipio di “determinarsi ai sensi dell’art.42 bis mediante l’adozione del provvedimento acquisitivo e la liquidazione al privato del relativo indennizzo, con salvezza in ogni caso del diritto al risarcimento del danno per il periodo di occupazione senza titolo”.

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