Maxi risarcimento da 156 milioni di euro per fotovoltaico mai partito, caso al Cga

 
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Gela. Due anni fa, il Tar Palermo non accolse la richiesta avanzata dai legali della società “Eco Agri”, che chiedevano un maxi risarcimento, da circa 156 milioni di euro. A pagare avrebbe dovuto essere la Regione, ritenuta colpevole di tempi troppo lunghi per il rilascio dell’autorizzazione unica, che la società aveva chiesto per l’avvio di due impianti per la produzione di energia, da sistemi fotovoltaici, da realizzare sul territorio locale, in contrada San Leo. I giudici del Tar esclusero la sussistenza dei presupposti per il risarcimento, pur ammettendo che gli uffici regionali non brillarono per efficienza. I legali della società, però, si sono rivolti al Cga, rinnovando la stessa richiesta. Nel ricorso, viene spiegato che la condotta degli uffici dell’assessorato regionale delle attività produttive fu illegittima, perché l’autorizzazione rilasciata oltre il termine previsto non consentì alla società di accedere ai benefici economici del cosiddetto “secondo conto energia”. Vengono indicate anche conseguenze ulteriori, sia su un piano economico che commerciale. I giudici del Cga hanno deciso di attendere, prima di rilasciare la decisione. Anzitutto, acquisiranno una parte della documentazione di causa, che non era più disponibile. Al contempo, hanno dato l’incarico di approfondire minuziosamente tutti gli aspetti tecnici e le possibili ricadute economiche dell’investimento sfumato. Se ne occuperà il dirigente generale della direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica del Ministero dello sviluppo economico.

Dovrà presentare una relazione, nella quale, tra gli altri punti richiesti, fornirà indicazioni precise sull’intero investimento che era stato prospettato dalla società, ormai più di dieci anni fa, sia sul piano della fattibilità che su quello della copertura finanziaria. Verifiche dovranno essere condotte sui tempi di definizione della procedura burocratica ma anche sugli introiti effettivi che avrebbe potuto generare. Il Tar, nel primo giudizio, escluse che l’azienda fosse in grado di poter avviare l’investimento, anche se gli uffici della Regione avessero proceduto nel rispetto della tempistica. Anche le parti del giudizio potranno nominare dei consulenti.

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