Musumeci in città, visita al Museo: “Nessuna dichiarazione, fateci lavorare”

 
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Gela.  Probabilmente, non si attendeva la presenza della stampa e di un gruppo di presenti, compresi alcuni consiglieri comunali, tutti ad attenderlo davanti all’ingresso del museo archeologico. Il presidente della Regione Nello Musumeci non ha rilasciato dichiarazioni. In tenuta piuttosto informale, ha solo detto di essere in città “per una riunione ristretta a quattro persone”. Non ha fornito particolari nè sui lavori del Museo del mare nè sugli altri interventi in programma.

“Fateci lavorare”, ha detto prima di entrare all’interno del museo, dove si è chiuso in una stanza insieme al sindaco Lucio Greco, al direttore del Parco archeologico Luigi Gattuso e ad alcuni tecnici.

2 Commenti

  1. No ma scusate, perché non si può commentare nell’altro articolo su Musumeci?
    Allora, questo è il decreto legge 125 del 2020 consultabile sulla gazzetta ufficiale:
    https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20G00144/sg
    su cui è scritto chiaramente che le attività sportive sono esentate dall’obbligo della mascherina (QUALCUNO GLIELO FACCIA SAPERE AI DUE DITTATORINI HITLER E MUSSOLIN (GRECO E MUSUMECI):

    Art. 1
    ….
    b) al comma 2, dopo la lettera hh) e’ aggiunta la seguente:
    «hh-bis) obbligo di avere sempre con se’ dispositivi di protezione
    delle vie respiratorie, con possibilita’ di prevederne
    l’obbligatorieta’ dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle
    abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei
    casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze
    di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di
    isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza
    dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le
    attivita’ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche’
    delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi
    da detti obblighi:
    1) i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva;
    2) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
    3) i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con
    l’uso della mascherina, nonche’ coloro che per interagire con i
    predetti versino nella stessa incompatibilita’.».

    Art. 5

    Ultrattivita’ del decreto del Presidente
    del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020

    1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del
    Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del
    decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre
    2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del
    Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonche’
    le ulteriori misure, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera hh-bis),
    del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente
    decreto, dell’obbligo di avere sempre con se’ un dispositivo di
    protezione delle vie respiratorie, nonche’ dell’obbligo di indossarlo
    nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i
    luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche
    del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo
    continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non
    conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida
    anti-contagio previsti per le attivita’ economiche, produttive,
    amministrative e sociali, nonche’ delle linee guida per il consumo di
    cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:
    a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva;
    b) per i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
    c) per i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con
    l’uso della mascherina, nonche’ per coloro che per interagire con i
    predetti versino nella stessa incompatibilita’.

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