Nomina revisore Ghelas, Faraci impugnò: Tar, “competenza è del giudice ordinario”

 
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Una delle riunioni dell'assemblea Ghelas

Gela. La contesa, davanti ai giudici amministrativi, si aprì dopo la nomina, risalente al settembre di un anno fa, del commercialista Giacomo Gulizzi, scelto dal sindaco Lucio Greco come revisore della municipalizzata Ghelas Multiservizi. Un altro professionista, il dottor Rosario Faraci, impugnò gli atti, ritenendo che quella nomina potesse essere illegittima. Se ne dovrà occupare, però, il giudice ordinario. I magistrati del Tar Palermo, infatti, hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato dai legali di Faraci, ritenendo che la competenza a decidere non spetti alla giustizia amministrativa ma a quella ordinaria. Prima di entrare nel merito del ricorso, i giudici palermitani avevano comunque trattato la sospensiva, avanzata sempre da Faraci. Il Tar Palermo l’aveva accolta, di fatto bloccando gli effetti della nomina di Gulizzi. Il Cga, però, ha ribaltato tutto, dando seguito al ricorso avanzato da Ghelas e disponendo che la nomina continuasse a produrre effetti. Il Tar Palermo è nuovamente intervenuto, questa volta nel merito del ricorso avanzato dai legali del commercialista Faraci. Nella sentenza si legge che “il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo”. “Per costante e pacifica giurisprudenza le azioni concernenti la nomina o la revoca di amministratori e sindaci delle società a totale o parziale partecipazione pubblica – scrivono i magistrati palermitani del Tar – sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, anche nel caso in cui le società stesse siano costituite secondo il modello del c.d. in house providing”. Proprio Ghelas è una società in house, controllata per intero dal Comune. Nella sentenza si ribadisce, richiamando giurisprudenza analoga che “la scelta del paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione comporta l’applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato. Da ciò deriva che gli atti di nomina e revoca di amministratori e sindaci delle società a totale o parziale partecipazione pubblica devono essere configurati come manifestazione di una volontà essenzialmente privatistica, e che le azioni ad essi relative devono essere sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, anche nel caso in cui le società stesse siano costituite secondo il modello del c.d. in house providing”.

La nomina di Gulizzi a revisore della Ghelas, quindi, viene collocata nella sfera privatistica e in quanto tale sottoposta alla giurisdizione del tribunale ordinario. Gli atti di nomina vennero impugnati perché Faraci, che a sua volta presentò la candidatura a revisore, era stato indicato dal collegio sindacale, senza che poi il sindaco Lucio Greco desse seguito. Inoltre, il professionista contestò l’impossibilità di accedere agli atti, soprattutto per acquisire il verbale del collegio dei sindaci della Ghelas. Sia il Comune che la stessa multiservizi si sono costituiti nel giudizio. L’amministratore della società in house, Francesco Trainito, spiegò che la nomina venne effettuata regolarmente, su indicazione espressa del sindaco Lucio Greco, che scelse Gulizzi.

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