Prg, ricorso alla presidenza della Regione: no Cga, “non ci fu modifica norme tecniche”

 
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Gela. Non ci fu nessuna “modifica” delle norme tecniche di attuazione, in difformità rispetto al contenuto del provvedimento regionale di approvazione della revisione del piano regolatore generale, risalente al 2017. Il Consiglio di giustizia amministrativa, chiamato a rilasciare parere sul ricorso presentato, da un cittadino, alla presidenza della Regione, si è espresso per respingerlo. Il ricorrente, che si è rivolto alla presidenza della Regione, contestava delle presunte modifiche delle norme tecniche di attuazione, poste unilateralmente dal dirigente comunale, senza passare dal consiglio comunale e andando oltre il decreto della Regione che un anno prima aveva approvato la revisione del prg, delle norme tecniche di attuazione e del regolamento edilizio. Nel ricorso presentato, si fa riferimento a “norme tecniche di attuazione modificate dal dirigente responsabile del settore del territorio del Comune di Gela unilateralmente e in modo differente da quelle allegate al Prg stesso, che non avevano superato il voto del Cru n.56 del 31 agosto 2017”. I giudici del Cga, però, anzitutto hanno vagliato la legittimazione a proporre ricorso da parte del cittadino, che ha indicato di aver avviato l’azione “nella qualità di soggetto avente interesse alla corretta applicazione delle norme attinenti all’amministrazione urbanistica del territorio in cui vive e risiede”. I magistrati hanno escluso che ci sia alla base un vero interesse, tale da poter giustificare il ricorso. “L’interesse ad agire si identifica nella possibilità di conseguire un risultato giuridicamente apprezzabile in concreto dall’eventuale accoglimento del mezzo di gravame, e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica non avente riflessi pratici sull’esito del giudizio, come sembrerebbe nel caso in esame”, così scrivono. “Il ricorrente difetta, nel caso in esame, di un interesse qualificato a ricorrere che la giurisprudenza amministrativa ha interpretato come effettiva titolarità di tale posizione”, aggiungono.

Nelle motivazioni rilasciate dal Cga, inoltre, viene escluso che il provvedimento dirigenziale del 2018, impugnato dal ricorrente, costituisca una modifica delle norme tecniche di attuazione, in difformità al decreto della Regione. “La determinazione impugnata sembrerebbe avere natura di mera “presa d’atto” dell’intervenuto adeguamento degli elaborati di piano, secondo quanto approvato dall’assessorato, in conformità a quanto richiesto dall’art.4 del d.d.g. n. 169/2018”, si legge ancora. Ragioni che hanno portato il Cga a rilasciare parere contrario sul ricorso che il cittadino aveva inoltrato alla presidenza della Regione, indicandolo come “inammissibile”.

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