“Rischio di infiltrazioni mafiose”, respinto ricorso azienda: confermata interdittiva

 
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Gela. L’interdittiva antimafia è legittima. I giudici del Tar Palermo hanno respinto il ricorso del titolare di un’azienda locale, che opera nel settore dei bitumi per opere stradali. Gli accertamenti vennero avviati diversi anni fa, quando l’azienda era stata da poco avviata e aveva ottenuto un subappalto, per lavori pubblici nell’ennese. La prefettura di Caltanissetta, quattro anni fa, emise l’interdittiva antimafia. Si ritiene che il titolare sia direttamente collegato a pregiudicati, ai quali è legato da vincoli familiari. L’attenzione degli investigatori si è concentrata sul padre, che opera nello stesso settore, ma in passato è stato condannato in via definiva per estorsione, pur con l’assoluzione per l’aggravante mafiosa. I legali del titolare dell’azienda al centro delle verifiche, gli avvocati Stefano Scepi e Vincenzo Salerno, nel ricorso hanno sottolineato come il padre abbia anche fatto la scelta di supportare il lavoro dei magistrati, facendo dichiarazioni, come testimone di giustizia. Per i giudici del Tar, però, la condanna per estorsione incide ancora, così come i rapporti con un’altra azienda, riferibile allo zio e alla madre e che venne in passato raggiunta da altri provvedimenti interdittivi. Per i magistrati amministrativi, anche la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento per l’interdittiva, non può metterne in discussione la legittimità. L’azienda si è vista notificare anche il diniego all’iscrizione nella white list delle imprese libere da infiltrazioni mafiose. Dal momento dell’emissione dell’interdittiva, l’azienda non ha più potuto operare. I legali del giovane imprenditore hanno però descritto un’attività del tutto estranea alle vicende della famiglia. Secondo le difese, il titolare sconterebbe “peccati del passato non riconducibili a lui”, che invece è incensurato e non è mai stato interessato da inchieste giudiziarie.

Anche sui rapporti con l’azienda riconducibile ai familiari, i legali hanno sottolineato che si trattò di un breve periodo. Nella sentenza emessa, che conferma i provvedimenti sulla sospensiva non accolta, i magistrati palermitani concludono non escludendo l’ipotesi di un’intestazione fittizia, solo per aggirare i precedenti dei familiari. Ricostruzione esclusa nel ricorso presentato dai legali del titolare, che anzi, riportando dati e numeri della società, descrivono un’attività del tutto autonoma da quella del resto della famiglia. Gli stessi legali, a seguito della valutazione delle motivazioni, potrebbero decidere di impugnare.

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