Tes chiese gli atti per appalto Eurotec: Tar, “legittimo diniego di Raffineria”

 
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Gela. La richiesta che era stata avanzata dai vertici dell’azienda edile Tes riguardava l’accesso agli atti, concentrato sui rapporti di pagamento tra Raffineria Eni ed Eurotec, società dell’indotto poi fallita. Una vicenda che è stata affrontata dai giudici del Tar Palermo, a seguito del ricorso avanzato dai legali dell’azienda edile, che operò in subappalto per Eurotec. La richiesta di accesso agli atti venne respinta dai funzionari di Raffineria, ritenendo che Tes non avesse alcuna legittimazione a chiedere i dati della contabilità dei pagamenti destinati ad Eurotec, perché comunque legati ad un rapporto contrattuale privato. Elementi che hanno portato i giudici del Tar a dichiarare inammissibile il ricorso dei legali di Tes. La richiesta fu portata avanti perché la proprietà dell’azienda in subappalto non aveva ricevuto il pagamento di alcuni stati di avanzamento dei lavori da parte di Eurotec. Raffineria, per il tramite dei propri legali, si è costituita nel giudizio amministrativo, ottenendo una decisione favorevole. I giudici del Tar scrivono infatti che “come dedotto dalla parte resistente, nel caso in esame la questione sottesa alla presente controversia si innesta nell’ambito di un rapporto contrattuale del tutto privatistico, regolato interamente dal diritto privato”.

“Rispetto a un’attività interamente privatistica non sussiste quindi: i) alcun procedimento amministrativo (o, comunque attività pubblicistica); ii) alcun diritto di accesso agli atti; iii) alcuna giurisdizione amministrativa. Segnatamente – scrivono i giudici – nel caso in esame, per effetto di una decisione della Commissione europea, dal 2011, la produzione del petrolio non è più settore speciale. Conseguentemente, l’appalto sotteso alla istanza di accesso (id est: lavori di smontaggio e rottamazione di alcuni impianti di produzione della raffineria) non rientra più nel regime degli appalti pubblici”. La proprietà di Tes, che operava come subappaltatore, per i giudici non era legittimata a chiedere l’accesso agli atti.

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