“Extra fines”, Cassazione non accoglie il ricorso straordinario dell’imprenditore Catania

 
0

Gela. Non ci sono i presupposti per ritenere fondato il ricorso straordinario in Cassazione, presentato dai legali dell’imprenditore Emanuele Catania. Il settantacinquenne, impegnato nel settore ittico su scala nazionale e non solo, venne coinvolto nell’inchiesta antimafia “Extra fines”. I pm della Dda di Caltanissetta ricostruirono contatti con il boss Salvatore Rinzivillo, già condannato per questi fatti. L’imprenditore fu assolto in primo grado, con pronuncia del collegio penale del tribunale di Gela. In appello, invece, la decisione venne ribaltata, con la condanna a sei anni e otto mesi disposta dalla Corte d’appello di Caltanissetta. Decisione confermata proprio dalla Cassazione, lo scorso anno. I difensori dell’imprenditore, gli avvocati Franco Coppi e Giuseppe Oddo, si sono nuovamente rivolti ai giudici romani, ritenendo che la prima decisione, rispetto alla posizione dell’imprenditore, fosse stata inficiata da errore materiale o di fatto. Indicazioni che hanno portato al ricorso. I magistrati capitolini non lo hanno accolto. “Nel caso di specie, la decisione impugnata ha un evidente carattere valutativo e non risulta affatto il frutto di una fuorviata rappresentazione percettiva”, si legge nelle motivazioni pubblicate. “Risulta chiaro che la sesta sezione aveva ben colto ed esaminato l’argomentazione fondamentale posta dalla difesa, reiterata con il ricorso in esame”, aggiungono. Nel corso dei diversi gradi di giudizio, l’imprenditore ha sempre respinto le contestazioni, spiegando di non aver mai avuto rapporti con Rinzivillo, neanche rispetto a possibili investimenti.

“È ben possibile che il ricorrente non condivida la decisione adottata, ritenendo non esaustiva la risposta fornita dalla sesta sezione – scrivono ancora i giudici – va escluso, però, che quella risposta sia il frutto di un errore percettivo e non invece di una valutazione non censurabile con lo strumento del ricorso straordinario, alla luce dei princìpi in precedenza ricordati”. Entrambi i motivi alla base del ricorso straordinario non sono stati accolti. La procura generale, a sua volta, aveva concluso per il rigetto.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here