Ipab, “nessuna trasparenza” per l’affidamento ai privati: Tar respinge ricorso “Fenice”

 
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Gela. Ricorso respinto e i giudici del Tar di Palermo hanno confermato la legittimità dei provvedimenti che lo scorso anno misero fine ad ogni rapporto tra l’Ipab “Aldisio” e la società privata “La Fenice”, che aveva ottenuto la locazione e la successiva gestione di gran parte della struttura. I magistrati amministrativi, ai quali si è rivolto il legale della stessa “La Fenice”, hanno confermato la validità della decisione di annullare ogni rapporto contrattuale tra lo storico ente pubblico di Caposoprano, che si occupa di ospitalità agli anziani, e la società che era subentrata. Tra gli altri aspetti, ripresi nelle motivazioni pubblicate dai giudici, si legge che “nel caso di specie risulta ex tabulas che il procedimento che ha condotto alla locazione dei locali in favore della società ricorrente, non rispetta i suddetti principi giacché nessuna forma di trasparenza e pubblicità è stata assicurata alla procedura in questione. Peraltro la resistente Ipab ha documentato come un’altra società avesse manifestato il proprio interesse per i medesimi immobili”. Più volte, nelle loro motivazioni, i giudici ritornano sul fatto che la trattativa tra gli ex vertici dell’Ipab e la società privata si svolse sulla base di una procedura negoziata, senza che ci fossero le condizioni di legge per giustificarla. “Ed infatti l’art.63, d.lgs. n. 50/2016, ammette in presenza di ragioni di estrema urgenza il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara a condizione che: a) l’urgenza derivi da “eventi imprevedibili” e “in alcun caso imputabili” alla amministrazione aggiudicatrice, che rendano impossibile il rispetto dei termini “per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione”; b) della relativa giustificazione sia dato conto “con adeguata motivazione”; c) l’affidamento sia disposto “nella misura strettamente necessaria”. La procedura negoziata – scrivono ancora i giudici – senza pubblicazione del bando di gara, disciplinata dal citato art. 63 riveste carattere di eccezionalità rispetto all’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, sicché la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell’amministrazione committente dimostrarne l’effettiva esistenza (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 13/06/2019, n. 3983; Cons. Stato Sez. V, 24/01/2020, n. 608). Orbene, le deliberazioni oggetto di annullamento in autotutela non esplicitano le ragioni di assoluta urgenza che avrebbero comportato l’attivazione della procedura ex art. 63; inoltre non rispettano neppure le prescrizioni fissate dal comma 6 dell’art. 63 che impone alla stazione appaltante non solo la consultazione di altri operatori economici ma anche la previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione”. Nessuna censura viene mossa all’operato del commissario Giuseppe Lucisano (ora anche alla guida dell’Ato Cl2 in liquidazione), che secondo i giudici ha provveduto all’annullamento dei precedenti provvedimenti, seguendo le indicazioni fornite anche dall’assessorato regionale della famiglia, che per primo aveva disposto le verifiche. Sul caso dell’Ipab “Aldisio”, lo scorso anno scoppiò una forte contesa politica.

L’amministrazione comunale spinse per il ritorno alla sfera pubblica e a nessuno sfuggì che il gruppo imprenditoriale che aveva ottenuto la gestione della casa di accoglienza fosse strettamente legato alla coalizione di centrodestra, che due anni fa sfidò l’alleanza del sindaco. Uno dei responsabili della “Fenice”, l’ingegnere Renato Mauro, spiegò anche pubblicamente di aver osservato tutte le prescrizioni di legge. Il Tar ha però confermato che quella procedura non aveva i requisiti normativi per essere conclusa. Nel giudizio, si sono costituiti sia l’assessorato regionale, l’Ipab e il Comune (rappresentato dall’avvocato Michele Aliotta).

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