L’emergenza rifiuti di cinque anni fa, Tar: “Per Tekra no a corrispettivo e a risarcimento”

 
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Gela. Tekra, che ancora oggi continua a gestire in proroga il servizio rifiuti, non ha diritto ad ottenere il corrispettivo ulteriore per i servizi svolti cinque anni fa, quando venne emessa un’ordinanza firmata dall’ex sindaco Domenico Messinese. Inoltre, non trova fondamento la richiesta di risarcimento dei danni. L’ha stabilito il Tar Palermo, che a distanza appunto di cinque anni dall’emergenza rifiuti che si verificò in città, è tornato a valutare le richieste dei legali dell’azienda campana. Nel 2019, proprio i giudici del Tar disposero l’annullamento dell’ordinanza dell’allora primo cittadino, che impose a Tekra di intervenire con urgenza per rimuovere i cumuli ormai ammassati ovunque, anche nelle frazioni balneari. Secondo i magistrati amministrativi, quell’ordinanza venne emessa senza essercene le condizioni. Per il resto, però, venne respinta sia la richiesta del corrispettivo avanzata da Tekra sia quella per il risarcimento danni. L’azienda campana, che a fine mese, sulla carta, dovrebbe lasciare il servizio dopo nove anni di proroga, ha però proceduto rivolgendosi al Cga, che aveva accolto sul punto della giurisdizione, rimettendo gli atti nuovamente al Tar. Sul corrispettivo e sul risarcimento dei danni i giudici hanno ribadito il no. Il corrispettivo per le attività ulteriori svolte a seguito dell’ordinanza di Messinese non può essere riconosciuto perchè “ha la sua fonte in un provvedimento illegittimo ed annullato da questa sezione”, si legge nelle motivazioni. Escluso anche il risarcimento, visto che la domanda avanzata dai legali dell’azienda campana “è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem. Infatti, come correttamente eccepito dal Comune, tale domanda è stata già respinta e su tale capo della sentenza di primo grado si è formato il giudicato”, scrivono i giudici palermitani.

L’amministrazione comunale aveva dato mandato al legale Serena Viola, per costituirsi in giudizio e opporsi alle richieste di Tekra (rappresentata invece dagli avvocati Giuseppe Giannì, Paola Consolandi e Alessia Stracquadaini). Così come riportato in sentenza, i giudici precisano che “residuerebbe solo l’azione di ripetizione dell’indebito, ai sensi dell’art. 2033 c.c.; domanda che, tuttavia, non è stata proposta e sulla quale, comunque, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo”.

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