Ufficiale la decisione del Giudice Sportivo: sconfitta a tavolino per il Gela

 
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Gela. La decisione del Giudice Sportivo in merito alla gara tra Gela Calcio e Leonzio 1909 è quella di accogliere il ricorso della padrona di casa e infliggere al Gela la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre che un ulteriore squalifica di una giornata per Pietro Bellomo e la sanzione dell’inibizione al dirigente accompagnatore Angelo La Spina fino al 10 gennaio. È già la seconda volta che i biancazzurri subiscono una sconfitta a tavolino, dopo l’episodio di Mazzarrone in Coppa Italia in cui a prendere parte alla gara fu Rosario Tuvé, squalificato nella partita di Coppa della stagione precedente. Di seguito il comunicato.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 26/11/2023 S.S. LEONZIO 1909 – ASD CITTA’ DI GELA 1-1; Ricorso Leonzio 1909 Con ricorso ritualmente proposto la Società Leonzio 1909 chiede l’irrogazione alla Società Città di Gela della sanzione prevista dall’art, 10, comma 6, del C.G.S. segnalando la posizione irregolare del calciatore Bellomo Pietro (8/2/2003), impiegato dalla suddetta Società pur non avendo ancora scontato la squalifica per una gara per recidività in ammonizione inflittagli, allora tesserato per la Società Mazzarrone Calcio, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 385 dell’11/04/2023, in relazione alla gara di Eccellenza, Modica Calcio – Mazzarrone Calcio; La ricorrente fa rilevare che il Bellomo, o impiegato nelle gare o soltanto inserito in distinta, ha preso parte a tutte le gare successive alla pubblicazione del citato provvedimento di squalifica, nello specifico: Stagione 2022/2023:

Mazzarrone Calcio- Jonica del 16/04/2023;

Stagione 2023/2024, tesserato per la Società Città di Gela:

Città di Gela – Paternò Calcio del 10/09/2023;

Real Siracusa – Città di Gela del 16/09/2023;

Città di Gela – Misterbianco del 24/09/2023;

Jonica – Città di Gela dell’1/10/2023;

Città di Gela – Enna Calcio dell’8/10/2023;

Milazzo – Città di Gela del 15/10/2023;

Città di Gela – Rocca Acquedolcese del 22/10/2023;

Imesi Atl. Catania – Città di Gela del 29/10/2023;

Città di Gela – Modica Calcio del 05/11/2023;

Messana 1966 – Città di Gela dell’11/11/2023;

Città di Gela – Mazzarrone Calcio del 18/11/2023Con propria memoria difensiva la Società convenuta, definendo infondate, pretestuose e speculative le richieste della ricorrente, chiede il rigetto del ricorso presentato con la consequenziale omologazione del risultato conseguito in campo; ritiene che quanto denunciato non potesse mai esserle imputabile vista la impossibile conoscenza dello status di calciatore squalificato del Bellomo;

La Società Città di Gela confuta le deduzioni della ricorrente basate sulle circostanze che il Bellomo, squalificato alla 14.ma giornata del campionato d’eccellenza 2022/23, durante la militanza del predetto nelle file della Società Mazzarrone, veniva convocato da quest’ultima società all’ultima giornata di quel campionato, non facendo così scontare la squalifica, e poi ininterrottamente schierato durante il presente campionato dall’attuale club di appartenenza Città di Gela;fa poi rilevare come tali deduzioni poggiano, per stessa ammissione della ricorrente, su informazioni apprese da mezzi di stampa, non documentate e di cui nulla è allegato al ricorso e ciò in quanto nessuna fonte ufficiale della Lega reca indicazioni conoscibili ed attendibili in ordine alla presunta illecita posizione del calciatore nella 30.ma giornata di campionato 2022/23 e, quindi, sulla presunta mancata espiazione della squalifica da parte del detto atleta; sostiene poi che la condotta della Società Mazzarrone, avendo schierato in distinta alla 30.ma giornata del campionato 2022/23 il calciatore Bellomo Pietro, sarebbe stata palesemente illecita e scorretta, non potendosi quindi affermare che la Società convenuta sapesse o era nelle condizioni di potere sapere che il Bellomo fosse ancora in pendenza di squalifica,affermando poi che, in un caso come quello di specie, nemmeno la segreteria del Giudice Sportivo avrebbe potuto rilevare la posizione scorretta del calciatore, perché le uniche fonti a cui la stessa può attingere sono l’ultimo comunicato portante le squalifiche irrogate e le ultime decisioni del Giudice Sportivo stesso per l’ultima gara del campionato; Con ulteriori repliche difensive, la Società ricorrente ribadisce come quanto sostenuto dalla Società Città di Gela rappresenti una “mera difesa, priva di alcun fondamento”;Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si osserva che: Il calciatore Bellomo Pietro, impiegato dalla Società Città di Gela, risulta colpito, già tesserato per la Società Mazzarrone Calcio, da squalifica per una gara con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 385 dell’11/04/2023; considerato che la suddetta squalifica non è stata scontata nell’ultima giornata della precedente stagione 2022/2023 né nelle prime undici gare delle presente stagione, la suddetta squalifica andava scontata nella gara di cui si tratta ed alla quale, pertanto, il predetto non aveva titolo per parteciparvi; Va con l’occasione ricordato che le Società sono responsabili dell’impiego di loro calciatori comunque gravati di squalifica, senza che possano essere riconosciute giustificazioni di alcun genere;

Pertanto; Visto l’art. 21, comma 2, del C.G.S. (la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo);

Visto l’art. 21, comma 6, del C.G.S. (le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo sono residuo, nella stagione o nelle stagioni successive);

Visto l’art. 10, comma 6, del C.G.S.;

Si delibera: Di accogliere il ricorso proposto dalla Società Leonzio 1909, non addebitando alla stessa il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di cui all’art. 48, comma 2, del C.G.S.;

Di infliggere alla Società Città di Gela la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3;

Di infliggere al calciatore Bellomo Pietro (8/2/2003), Società Città di Gela, una ulteriore giornata di squalifica;

Di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Città di Gela, La Spina Angelo, la sanzione dell’inibizione fino al 10/01/2024;

Di rimettere gli atti alla Procura della F.I.G.C. per quanto di propria competenza in relazione all’impiego del calciatore Bellomo Pietro (8/2/2003), Società Città di Gela, nelle gare di cui in narrativa disputate dalle Società Mazzarrone Calcio (stagione 2022/2023) e Città di Gela (stagione 2023/24).

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