“Non possono essere assorbiti da Srr e Tekra”, respinto ricorso lavoratori

 
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Gela. Non possono essere assunti dalla Srr4 e transitare poi nell’organico di Tekra. Il giudice civile del tribunale di Gela ha respinto il ricorso presentato da tre lavoratori, che sono stati alle dipendenze della società Enna Uno, poi dichiarata fallita. Hanno portato in giudizio la stessa Srr4, Tekra e Enna Uno. Per anni hanno operato nel servizio di raccolta rifiuti e attraverso i propri legali hanno avanzato ricorso per vedersi riconoscere il diritto a transitare, con le stesse mansioni, in Srr e poi in Tekra, che in attesa del passaggio di consegne continua a gestire il servizio anche nel Comune di Piazza Armerina. I ricorsi sono stati respinti dal giudice civile del tribunale di Gela. La linea seguita è sintetizzata nell’ordinanza rilasciata dal magistrato. “Il ricorso non è fondato sotto il duplice profilo dell’insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al fumus boni iuris la complessiva posizione dei ricorrenti esclude che, seppur in base ad una cognizione sommaria, i ricorrenti siano titolari di un diritto soggettivo perfetto ad essere inseriti nella dotazione organica della Srr4 Caltanissetta provincia Sud”, si legge in uno dei passaggi della motivazione. Secondo quanto ricostruito nel corso del giudizio, anche la Srr va individuata come ente pubblico non economico. “Condivide questo giudice la tesi prevalente in dottrina e giurisprudenza – continua – a mente della quale le società di gestione dei servizi pubblici locali siano sostanzialmente da qualificarsi come organi con personalità giuridica degli enti territoriali di riferimento”. Strutture societarie come gli Ato e le Srr, in base a questa linea, non hanno autonomia decisionale e gestionale rispetto agli enti territoriali che ne fanno parte. “Il transito alla Srr è garantito per il personale che è stato assunto dagli enti locali, invence per il personale assunto ai sensi dell’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 (procedura di evidenza pubblica), e dell’articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009 è necessaria una procedura complessa ed in parte concertata – si legge ancora nell’ordinanza – nel caso di specie i ricorrenti si sono limitati genericamente ad evidenziare come fossero stati assunti a seguito di procedure di evidenza pubblica senza darne dimostrazione, ma soprattutto nel caso di specie difetta l’atto di individuazione del personale da parte della Srr, che ad avviso di questo giudice, non ha valenza di atto paritetico, ma di atto autoritativo avendo la finalità di costituire la dotazione organica di un soggetto pubblico”.

Oltre al cosiddetto “fumus boni iuris”, secondo il giudice manca anche la condizione del “periculum in mora”, “visto che ad oggi i ricorrenti sono tuttora alle dipendenza della società Ato Enna 1, sicchè da tale situazione non deriva per gli stessi un pericolo per l’assorbente rilievo che non vengono meno le risorse economiche per una vita libera e dignitosa”. Sia Srr che Tekra si sono opposte in giudizio al ricorso, ottenendo una decisione favorevole.

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