Area parcheggio fu sequestrata, Tar annulla sanzione destinata ai proprietari

 
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L'area fu sequestrata

Gela. Sette anni fa, l’area venne sequestrata, per irregolarità nelle opere interne. Era usata come parcheggio di mezzi pesanti, nella zona di Brucazzi. Dopo tre anni, nel 2019, fu dissequestrata, con la conclusione del procedimento penale, per reati estinti. Il Comune, intanto, fece notificare alla proprietà una sanzione da ventimila euro. Secondo i tecnici del municipio, la proprietà dell’area non avrebbe adempiuto all’obbligo di demolizione di alcune opere interne, risultate non in regola. Sarebbe stato sforato il termine imposto. I giudici del Tar Palermo, accogliendo il ricorso presentato dai titolari, ha però annullato la sanzione. I magistrati amministrativi hanno escluso la sussistenza dei presupposti per giustificare la sanzione. Come dimostrato dal legale dei proprietari, nonostante il sequestro furono effettuati interventi di demolizione e bonifica. Inoltre, i tecnici comunali non avrebbero tenuto nella giusta considerazione il fatto che su quell’area gravasse un sequestro penale, che non consentiva di effettuare gli interventi, se non a seguito di autorizzazione dei pm della procura. Il Comune, costituito nel giudizio con l’avvocato Rosario Giommaresi, ha invece insistito sulla violazione dell’ordinanza emessa e l’inosservanza dei termini imposti.

“La ricorrente, pertanto, ha provveduto alla demolizione delle opere in pendenza del sequestro, con tutte le difficoltà che una simile situazione ha comportato: risultano agli atti, tra il 21 giugno 2016 e l’1 agosto 2016, numerosi verbali di rimozione dei sigilli e successiva riapposizione, funzionali a dar luogo alle operazioni di bonifica autorizzate con il visto provvedimento del Pubblico Ministero; così come agli atti emerge l’oggettiva difficoltà della demolizione, nel corso della quale sono state anche rimosse opere contenenti amianto (cfr. la fattura n. 140/B del 21 giugno 2016, in atti). Tutte le operazioni sono state effettuate, peraltro, in un arco di tempo tutt’altro che irragionevole, tenuto conto della vista situazione di fatto. Non può muoversi, allora, alla ricorrente alcuna contestazione di colpevolezza per aver concluso le operazioni di demolizione oltre i novanta giorni normativamente previsti”, così riportano le motivazioni rilasciate dal Tar. La proprietà dell’area è stata rappresentata dall’avvocato Eleonora Gula.

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