“I conti del Comune erano regolari”, ex amministratori rivogliono i soldi: “Decida giudice ordinario”

 
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A chiedere la restituzione delle somme sono anche diversi ex consiglieri comunali

Gela. Sono ex consiglieri comunali ed assessori, l’ex primo cittadino Angelo Fasulo, ma tra i ricorrenti ci sono anche l’attuale deputato regionale Giuseppe Arancio e la dirigente del municipio Simonetta Guzzardi. Si sono rivolti alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti regionale, sia in primo grado che in appello, per ottenere la restituzione dei soldi che versarono al Comune, dopo l’invito a dedurre che i magistrati della procura contabile fecero pervenire a Palazzo di Città, quando a capo della giunta c’era appunto l’ex primo cittadino Angelo Fasulo. Si dovranno però rivolgere ai giudici ordinari. I magistrati contabili hanno dichiarato l’incompetenza a decidere sull’azione proposta. Secondo i pm palermitani, c’erano state “manovre elusive del patto di stabilità interno”, quando si trattò di approvare i bilanci consuntivi del 2010, 2011 e 2012. Dopo aver presentato le loro memorie, decisero tutti di versare l’oblazione in denaro, che gli evitò il giudizio. Solo due decisero di andare avanti, ottenendo una decisione favorevole. L’allora consigliere comunale Terenziano Di Stefano (oggi vicesindaco della giunta Greco) e l’ex assessore Marina La Boria scelsero di non pagare quanto chiesto a titolo di oblazione, ritenendo infondate le accuse. Ottennero una doppia pronuncia favorevole. Così, anche chi pagò ora chiede che i soldi versati al Comune gli vengano restituiti, perché non dovuti. I giudici palermitani della sezione giurisdizionale d’appello hanno replicato quanto già deciso in primo grado, spetta ai magistrati ordinari decidere sulle richieste avanzate dal legale dei ricorrenti. Anche il Comune si è costituito, chiedendo di respingere le richieste, per “difetto di giurisdizione del giudice contabile”. “La tesi degli appellanti non può essere condivisa e, di conseguenza, va confermata integralmente la sentenza del primo giudice che, al riguardo – si legge nella sentenza di appello – ha affermato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, riconoscendo, in ordine alla presente controversia, quella del giudice ordinario”.

“Così come affermato dal primo giudice, i ricorrenti hanno proposto un’azione per la ripetizione di pagamenti ritenuti indebitamente eseguiti, riconducibile pertanto nell’alveo dell’articolo 2033 c.c. e, in questo senso, diversa, per finalità e contenuto, dall’“actio negatoria” in materia di responsabilità amministrativa – scrivono ancora i giudici – l’oggetto della presente controversia, da individuarsi come già sottolineato in relazione al petitum, concerne unicamente la domanda di restituzione di somme asseritamente versate in maniera indebita che, come tale, non può farsi rientrare nell’alveo della materia della contabilità pubblica”. I soldi, almeno per ora, rimarranno nelle casse del municipio.

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