Acque avvelenate, il gip archivia e la Cassazione conferma: no alle opposizioni

 
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Gela. L’archiviazione del procedimento deciso dal giudice delle indagini preliminari fu legittima e per le due associazioni ambientaliste non esistevano i presupposti necessari a contestare quella decisione.

L’opposizione all’archiviazione. A deciderlo sono stati i giudici della Corte di Cassazione. Si sono pronunciati sul ricorso presentato dai rappresentanti della associazioni Amici della Terra e Aria Nuova. Al centro della contestazione, c’era la decisione, assunta nel dicembre di tre anni fa dal gip del tribunale, di archiviare un procedimento penale avviato sull’ipotesi di reato di avvelenamento delle acque legato ad un presunto sversamento industriale. La scelta d’archiviare il procedimento fece scattare l’opposizione delle due associazioni, convinte invecedella sussistenza di tutti i presupposti per confermare le accuse. Già il giudice delle indagini preliminari ritenne inammissibili quelle opposizioni. 

La Cassazione conferma la scelta del gip. La decisione del gip è stata confermata dai magistrati di cassazione. “Le associazioni ambientaliste – scrivono nella loro decisione i massimi giudici romani – pur potendo in astratto essere portatori di una pretesa risarcitoria concorrente per danni propri ulteriori e rispetto al danno ambientale di natura pubblica non possono – in quanto tali – ritenersi persone offese ma potenziali danneggiati, legittimati a costituirsi parte civile in ipotesi di esercizio dell’azione penale lì dove prospettino la ricorrenza di danni patrimoniali correlati alla concreta azione posta in essere (in riferimento al perseguimento degli scopi statutari) nel territorio oggetto della condotta illecita. Solo in ipotesi di consenso espresso ricevuto da parte della persona offesa – da identificarsi, per quanto sinora detto, nel ministero dell’ambiente – dette associazioni, in presenza dei requisiti formali di cui all’art. 91 cod.pro.pen.potrebbero surrogarsi nei diritti spettanti alla persona offesa, tra cui quello di esercitare la facoltà di opposizione alla richiesta di archiviazione”.

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