Niente patente per una condanna di venti anni fa, giudice: “Criterio illegittimo”

 
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Gela. Un reato in materia di droga, con pena che gli venne applicata quasi venti anni fa, sembrava poter ostacolare il rilascio della patente di guida. Una lettura di questo tipo era pervenuta dalla motorizzazione e dalla prefettura. Invece, il giudice di pace ha risolto la vicenda in favore di un quarantottenne. Il legale che lo rappresenta, l’avvocato Salvatore Gristina, ha proposto ricorso proprio davanti al giudice di pace. E’ stata ripercorsa l’intera vicenda, piuttosto complessa. Tredici anni fa, infatti, a seguito di un incidente stradale, al ricorrente era stata revocata la patente. Sette anni dopo, però, la prefettura di Caltanissetta gli rilasciò il nulla osta per avviare le procedure di ottenimento del titolo per la guida. Così avvenne, dato che il quarantottenne superò le prove, scritte e pratiche. Nonostante l’esito favorevole, gli veniva però rilasciato il diniego. In base alle verifiche condotte, sulla scorta della condanna di diciannove anni prima sarebbero venuti a mancare i “requisiti morali”. La difesa ha però sottolineato nel ricorso che il criterio seguito è da ritenersi “illegittimo”.

Non è prevista una verifica sui requisiti morali ma è sufficiente, per riottenere la patente, il decorso di tre anni. “A seguito della revoca per la condanna su indicata, non è prevista alcuna valutazione da parte della prefettura, in ordine alla presenza o meno dei requisiti morali, a seguito del decorso del tempo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza”, si legge nelle motivazioni della sentenza. E’ esclusa una riabilitazione quando non si tratti di “delinquenti abituali”. “Occorre considerare che nel codice della strada, quando il legislatore ha inteso subordinare la possibilità di ottenere una nuova patente di guida al conseguimento di un provvedimento riablitativo lo ha specificato testualmente”, precisa inoltre il giudice di pace. Il diniego che era stato posto da prefettura e motorizzazione è quindi “illegittimo”.

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