Ordinanza annullata, Tar boccia la procedura che bloccò il centro sportivo per il padel

 
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Il centro sportivo con i campi da padel

Gela. Gli atti della procedura, ormai due anni fa, vennero dichiarati nulli con un provvedimento del settore urbanistica e territorio del Comune. Una decisione che bloccò ogni attività nel centro sportivo di Scavone, riconvertito con campi da padel realizzati da un’associazione sportiva privata. I giudici del Tar Palermo hanno però ribaltato la decisione degli uffici comunali. E’ stata annullata l’ordinanza dirigenziale che aveva dichiarato la nullità degli atti. Al termine di verifiche interne, si ritenne che l’area dove sussiste il centro sportivo non fosse mai stata di proprietà dello Iacp di Caltanissetta, che ormai quindici anni fa la diede in uso alla parrocchia Santa Lucia. Quell’area, per gli uffici del municipio, era sempre rimasta nella proprietà dell’ente comunale. Furono dichiarati nulli sia la concessione edilizia del 2008 sia la Scia del 2021, che consentì di confermare l’avvio del centro sportivo con i campi per il padel ricavati dove inizialmente era stato avviato un campo da calcio a cinque, sempre su iniziativa della parrocchia Santa Lucia. I giudici del Tar hanno accolto il ricorso del legale della parrocchia, che però non avrà diritto al risarcimento dei danni. E’ stata dichiarata l’inammissibilità inoltre dell’atto di intervento ad adiuvandum dell’associazione sportiva. Secondo i giudici del Tar, già la concessione edilizia del 2008 era stata rilasciata dal Comune “sul presupposto (esplicitato nel provvedimento) che la parrocchia avesse la possibilità di godere della particella n. 303, nella qualità di assegnataria dell’area”, così riportano le motivazioni della sentenza Tar. Viene escluso che si sia trattato di “una falsa rappresentazione della realtà”, visto che già nel 2007 lo Iacp aveva previsto l’uso dell’area da parte della parrocchia. Il ritiro della concessione edilizia, concessa per il centro sportivo, è indicato dai giudici amministrativi come “illegittimo”, “perché emanato in assenza della comunicazione di avvio del procedimento”. Si specifica ancora che è da ritenersi “evidentemente tardivo perché emanato a circa tredici anni dal rilascio del titolo favorevole, in violazione del principio del legittimo affidamento che imponeva, già prima delle più recenti riforme, l’esercizio del potere di autotutela entro un termine ragionevole (e, a tacer d’altro, i tredici anni intercorsi nel caso di specie non possono certamente qualificarsi come tale)”. La Scia, secondo il Tar, quando venne presentata dalla parrocchia “ella risultava ancora titolare dell’atto autorizzativo del 2007: non per nulla, con l’istanza del dicembre 2020, la parrocchia non ha chiesto allo Iacp il rinnovo della precedente autorizzazione ma ha, diversamente, chiesto all’Istituto di essere autorizzata a dare in godimento l’area a terzi”. Nelle motivazioni viene individuato “un autonomo vizio di legittimità del provvedimento impugnato”. “Il venir meno, a monte, del contraddittorio procedimentale non ha consentito alle parti di approfondire in tale sede quale fosse il regime proprietario della particella n. 303, anche con riguardo alla sua pretesa natura pertinenziale”, precisano i giudici. Sulla particella che ha generato l’intera vicenda “resta, ovviamente, ferma la possibilità per il Comune di far valere in ogni tempo il proprio preteso diritto dominicale, esercitando le relative azioni presso il giudice competente”.

Il Tar, però, ha escluso il diritto al risarcimento del danno in favore della parrocchia. Passo che il legale, con il ricorso, aveva mosso visto che l’associazione sportiva, intanto, ha contestato l’inadempimento per il blocco di tutte le attività e l’impossibilità di disporre dell’area. Secondo i giudici, non ci sono le condizioni attuali per riconoscere un eventuale danno patito dalla parrocchia, anche a livello economico.

1 commento

  1. Ennesima VERGOGNOSA VICENDA, di questa Amministrazione a guida Avv. Lucio Greco.
    ENNESIMA assenza della Politica, e , in particolar modo della OPPOSIZIONE che avrebbe dovuto fare ferro e fuoco per una vicenda POCO CHIARA, si perchè al di la’ della legittima o meno proprietà , non è possibile in attesa di SENTENZE da parte degli organi competenti chiudere una attività che dava lavoro, che consentiva di togliere dalla strada tanti giovani a RISCHIO in un quartiere notoriamente problematico, che l’ASSOCIAZIONE SANTA LUCIA era una delle poche se non la SOLA a dare gratuitamente l’utilizzo dei campetti ai BISOGNOSI.
    FORSE , e il dubbio è legittimo davano fastidio a QUALCUNO.
    Ritengo non GIUSTA la SENTENZA di non risarcimento danni patita dall’ASSOCIAZIONE , la quale a dovuto continuare a pagare i debiti contratti per la RIQUALIFICAZIONE e realizzazione dei campetti.
    BUON LAVORO RAGAZZI e alla faccia di chi vi vuole male.
    firmato; Giuseppe Migliore ex vice Commissario Diventera’ Bellissima.

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