“Contratto a tempo indeterminato fu stipulato”, Corte appello accoglie ricorso operaio Tekra

 
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Gela. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato era stato concretamente definito nonostante Tekra avesse poi rinunciato a formalizzarlo. La Corte d’appello di Caltanissetta ha rivisto la sentenza che era stata emessa sulla vicenda dal giudice del lavoro del tribunale locale. E’ stato accolto il ricorso avanzato dal legale di un dipendente dell’azienda campana, che gestisce in proroga il servizio rifiuti. In primo grado, l’azione non aveva trovato accoglimento. La Corte d’appello, invece, ha riconosciuto la fondatezza di gran parte dei motivi proposti dall’avvocato Erika Mangiameli, in rappresentanza del lavoratore. Due anni fa, l’operaio ricevette la proposta di Tekra per un contratto a tempo indeterminato. Fino ad allora, il lavoratore aveva svolto attività a tempo determinato. Ci fu l’accettazione inoltrata alla società attraverso pec. Da Tekra, però, successivamente fecero sapere che non si trattava di una proposta vincolante e di fatto non venne riconosciuta l’efficacia della stipula. Un dietrofront che ha portato l’operaio a rivolgersi ai giudici, sottolineando peraltro di “essere titolare di un diritto di precedenza all’assunzione rispetto ad altri lavoratori indicati nella lista bacino territoriale di Gela poi effettivamente assunti”. In primo grado, il ricorso non ha avuto riscontro e la linea aziendale venne riconosciuta valida. In appello, invece, ci sono state conclusioni differenti. Per i magistrati nisseni, sussiste una “responsabilità contrattuale di Tekra per non avere dato attuazione al programma negoziale convenuto con il lavoratore”. Secondo i giudici, come si legge nelle motivazioni, seppur l’accettazione formale del dipendente potesse essere meglio specificata, comunque si concretizzò.

La Corte d’appello ha dichiarato “l’avvenuta conclusione tra le parti di un contratto di lavoro subordinato conforme alla relativa proposta formulata da Tekra”. L’azienda deve “porre in essere le attività necessarie all’avveramento delle condizioni sospensive apposte al contratto”. Per il resto, invece, è stata confermata la sentenza impugnata.

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