Incendi, il sindaco firma una ordinanza

 
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Gela. In vista della stagione estiva, che comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni, il sindaco Angelo Fasulo ha emesso un’ordinanza con la quale si stabilisce che:

E’ vietato, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali regionali e statali e lungo le sedi autostradali e ferroviarie ricadenti nel territorio comunale:
accendere fuochi di ogni genere;

usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli,
– usare fornelli o inceneritori che producano faville in boschi e terreni cespugliosi;
fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra
– operazione che possa generare immediato incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia etc.;
bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, in
– occasioni di feste e solennità senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;
 
Si ordina a tutti i proprietari, i conduttori e i gestori dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e abbandonati, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde,  i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree  pertinenziali di porre in essere le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti negli interventi di pulizia, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade tenendo i terreni di cui sopra, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina, sgombri di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili provvedendo alla messa a nudo del terreno e  alla  immediata rimozione di rifiuti derivanti da tale pulitura o quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, tutto l’anno e in particolare in tutto il periodo estivo, le condizioni tali da evitare la propagazione di incendi.
 
I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro il termine perentorio del 15 giugno p.v. con avvertenza che, in caso di inottemperanza, trascorso inutilmente il termine suindicato, l’Amministrazione Comunale di concerto con  le Forze di Polizia, provvederà d’ufficio, con spese ad esclusivo carico dei soggetti obbligati e con la applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie previste dalla legge.
 
Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private,lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10.
In particolare dovranno essere allontanate e messe in sicurezza eventuali fonti di combustibile (carburanti, gas, plastiche, legname, carbone, resine, ecc) e dovrà essere eliminato qualunque materiale erbaceo o arbustivo secco, che possa costituire pericolo per l’immobile  e i suoi eventuali occupanti in caso di incendio.
Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura una fascia avente ampiezza non inferiore a metri 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l’intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e, per quanto possibile, anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza di metri 200, con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto totalmente prive di vegetazione di larghezza pari a 10 metri. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, prive dei parafuoco sopra citati.
Gli Enti Pubblici proprietari di strade si dovranno fare carico della pulizia entro il termine suddetto. Ai soggetti incaricati dagli Enti Pubblici è fatto divieto di bruciare i residui provenienti dalla pulitura predetta che dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta per essere destinati al recupero o avviato in discarica.  
 
E’ vietato a chiunque accendere fuoco per la bruciatura sul campo dei residui vegetali quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi, se non  utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l’ambiente ne mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati, pertanto la combustione sul campo dei residui vegetali  configura il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato penalmente dall’art. 256 c.1 del d.lgs. 152/06.
 
I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico,hanno l’obbligo di mantenere sempre sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 20,00;
 
Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:
– I singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt. 6;
– Il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
– Le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di mt. 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
– Il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc., dovrà essere effettuato a motore spento;
– Sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt. 10 e per ogni trattore uno di almeno lt. 8;
– Si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
– Dovranno essere applicati, in punti visibili all’aia, cartelli con la dicitura “ Vietato Fumare e/o  innescare fiamme libere”.
 
I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d’incendi si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l’inosservanza della presente ordinanza.
 
Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni di cui alla presente ordinanza saranno punite con le sanzioni amministrative, pecuniarie  previste dalla normativa vigente, anche nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre.
A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

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