Il belvedere di piazza Mattei, un nuovo capitolo: “L’area non va restituita ad Esso…il Comune può detenerla”

 
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Gela. La vicenda del belvedere di piazza Mattei continua a riservare colpi di scena, perlomeno a livello giudiziario. Il braccio di ferro sul belvedere. Dopo la demolizione dell’ex stazione di servizio e il progetto per realizzare una piazza aperta alla città, voluto dalla giunta, i giudici del Tribunale amministrativo di Palermo sono ritornati sul caso, a seguito del ricorso presentato dall’ex gestore dell’impianto. Anzitutto, i magistrati palermitani hanno accolto la sua richiesta, escludendo l’obbligo di restituire l’area al gruppo Esso Italia. Allo stesso tempo, però, sconfessano precedenti verdetti favorevoli all’imprenditore rispetto alle procedure adottate dai funzionari del Comune. L’ex gestore, in più occasioni, ha contestato il fatto che l’area del belvedere sia stata esclusa, con un provvedimento della giunta Messinese, dall’elenco dei beni alienabili da affidare tramite gara ai privati, violando così il pronunciamento del consiglio comunale. Sotto questo profilo, con la sentenza appena pubblicata, i giudici palermitani rigettano i motivi di ricorso proposti dai legali dell’imprenditore. “La circostanza che tra tali beni vi sia anche il terreno oggetto del provvedimento impugnato – si legge nella sentenza – non comporta evidentemente che, nelle more della definizione del procedimento di assegnazione, il comune non possa esercitare i poteri di autotutela amministrativa con riguardo a tale terreno, ove ne rilevi l’illegittima detenzione da parte di un privato; anzi appare ragionevole ritenere che la acquisizione della disponibilità del terreno da parte del comune – attualmente detenuto da un privato senza alcun titolo – sia un passaggio necessario alla sua successiva consegna al soggetto che risulterà vincitore della gara volta alla assegnazione di detto terreno”. I giudici valutano anche l’eventuale possibilità per l’imprenditore di ottenere la disponibilità del belvedere. “La società ricorrente – scrivono ancora – non ha alcun titolo valido ed efficace, idoneo a legittimare la detenzione del terreno per cui è causa; il comune di Gelaha inserito detto terreno tra quelli da dismettere… Il comune di Gela ha il potete di rientrare nel pieno possesso di un’area di sua proprietà, attualmente detenuta senza titolo da un privato; ed è irrilevante, rispetto all’esercizio di tale potere, che, sulla base delle determinazioni del comune attualmente efficaci, detto terreno sia destinato ad essere dismesso in favore del vincitore della gara che dovrà essere esperita per la sua individuazione, nè avrebbe alcun senso, fino ad allora, svolgere trattative per il suo futuro utilizzo”. Inoltre, i giudici, nel respingere le altre richieste dell’imprenditore, pongono delle chiare indicazioni all’amministrazione comunale. “Il Comune dovrà essere ben avveduto ad assicurare che l’eventuale uso particolare autorizzato sia compatibile con l’intrinseca natura del bene, appartenente al demanio stradale – concludono – e costituisca una valorizzazione di tale sua naturale destinazione pubblica”. L’esclusione dell’area dall’elenco dei beni alienabili è stato motivo di notevole frizione politica tra l’assessore Francesco Salinitro e i componenti della commissione comunale urbanistica.

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