L’antiracket parte civile contro un funzionario comunale “infedele”

 
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Il presidente dell'antiracket Renzo Caponetti

Agrigento. La Fai-Associazione antiracket Sicilia è stata ammessa come parte civile nel procedimento penale, avviato dai pm della procura di Agrigento nei confronti dell’ex funzionario del Comune di Campobello di Licata Giuseppe Nigro. E’ accusato di aver preteso soldi dai titolari di un’azienda, impegnata nel settore dello smaltimento di rifiuti. Se la richiesta non fosse stata adempiuta, almeno in base a quanto ricostruito dagli investigatori, il funzionario si sarebbe messo di traverso nelle procedure che avrebbero dovuto sbloccare i pagamenti dovuti all’azienda. I due imprenditori decisero di denunciare e la Fai, con l’avvocato Giuseppe Panebianco e il rappresentante regionale Renzo Caponetti, è stata al loro fianco. Un verdetto, quello del gup agrigentino che ha ammesso la costituzione dell’antiracket, che fissa un importante precedente. Un’associazione antiracket viene ammessa come parte civile anche per reati diversi da estorsione e usura. Nigro, infatti, è accusato di concussione.

La Fai parte civile. “L’Associazione antiracket ha subito un danno non patrimoniale, risarcibile ex art.2059 c.c. – si legge in una nota – atteso che il reato di concussione commesso da un pubblico ufficiale di per sé costituisce un attentato alla libertà commerciale ed imprenditoriale che, già diritto soggettivo delle parti offese, siano esse persone fisiche o giuridiche come nel caso di specie”. Sia la Fai che l’antiracket “Gaetano Giordano”, solo nelle scorse settimane, avevano ottenuto il via libera alla costituzione di parte civile anche dal gup de tribunale di Roma, davanti al quale si celebrava l’udienza preliminare scaturita dall’inchiesta antimafia “Druso”, legata agli interessi del clan Rinzivillo nella capitale. “L’abuso costrittivo dell’incaricato di pubblico servizio – si legge ancora – è in continuità normativa, sotto il profilo strutturale, con altre fattispecie incriminatrici di diritto comune, quale, a seconda del caso concreto, l’estorsione. Ed In questo caso rientra la fattispecie penale incriminatrice posta in essere dall’odierno imputato atteso che ha come soggetto passivo un operatore economico e quindi di per sé costituisce un attentato alla libertà di mercato”.

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