Area privata vincolata per oltre cinquant’anni, Cga: “Illegittimo, annullare revisione Prg”

 
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Gela. Vincolata con il prg del 1971, per verde pubblico e viabilità, venne nuovamente destinata a tali scopi anche con il nuovo piano regolatore del 2017. I vincoli imposti su un’area cittadina, di proprietà di un professionista locale, sono illegittimi. E’ stato stabilito dai giudici amministrativi del Cga, ai quali si è rivolto il proprietario dell’area, attraverso il legale che lo rappresenta (l’avvocato Claudio Salibba). Nonostante il vincolo risalente all’inizio degli anni ’70, su quell’area non sono mai state realizzate attività che potessero effettivamente trasformarla in una zona a verde pubblico e a viabilità. Di fatto, per oltre cinquant’anni, l’ente comunale si è quasi appropriato di un’area privata, senza mai attuare le procedure per l’esproprio definitivo e di conseguenza in assenza di ristoro economico per il proprietario. Il Tar Palermo aveva dato ragione al Comune (in giudizio con il legale Michele Aliotta), ma il Cga ha ribaltato, accogliendo il ricorso presentato dal professionista. Anche per i magistrati amministrativi, la situazione venutasi a creare è da ritenersi quasi surreale, pure su di un piano burocratico. L’area è diventata una sorta di terra di nessuno, con il proprietario che non l’ha mai formalmente persa ma non ne ha potuto usufruire, mentre Palazzo di Città non ha provveduto agli adempimenti previsti, limitandosi solo a rinnovare un vincolo, diventato quasi fine a sé stesso. E’ lunga la motivazione esposta dai magistrati del Cga, che hanno accolto il ricorso.

“Il ricorrente si è visto così bloccare per ben nove lustri ogni concreta possibilità non soltanto di sfruttare anche al minimo (e cioè entro il limite dello 0,003 mc x mq) la potenzialità edificatoria del terreno, ma (in mancanza di un qualsiasi strumento attuativo) anche di sfruttarne le potenzialità più specificamente connesse alla destinazione (pubblicistica) formalmente (ma soltanto virtualmente) ad esso impressa. Infine, e cioè dopo quarantacinque anni, con l’introduzione del nuovo Prg del 2017 (approvato con il decreto impugnato), l’Amministrazione non ha trovato nulla di meglio da fare che reiterare – puramente e semplicemente – la destinazione della porzione della zona in questione (in parte a “verde pubblico” ed in parte a “viabilità”): senza motivare in ordine alle ragioni che hanno impedito (dal 1971 in poi) l’adozione dei provvedimenti e l’avvio dei lavori necessari per rendere effettivamente pubblica o comunque effettivamente fruibile al pubblico l’area assoggettata al vincolo di destinazione; senza aver contestualmente adottato alcun atto volto ad evitare che la situazione si riproponga; e senza neanche aver previsto alcun indennizzo finalizzato a ristorare la ricorrente per la sostanziale espoliazione che ha subito e che, ad avviso della pubblica amministrazione, dovrebbe continuare a subire”, così scrivono i magistrati del Consiglio di giustizia amministrativa, in uno dei passaggi della motivazione. Con la sentenza, è stato disposto l’annullamento delle revisioni del Prg del 2017, nella parte che toccano la conferma del vincolo sull’area di proprietà del professionista, e di tutti gli atti connessi.

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