Nuova mazzata sul piano paesaggistico provinciale, il Cga dà ragione alla proprietaria di un’area: “Vincoli imposti senza consultarla”

 
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Gela. In poco meno di cinque anni, l’investimento economico ha rischiato di passare dalla realizzazione al totale fallimento.


Il piano contestato. I giudici del Consiglio di giustizia amministrativa, però, hanno messo una pezza, bocciando, seppur in parte, il piano paesaggistico della provincia di Caltanissetta. A rivolgersi alla presidenza della Regione, con il successivo intervento del Cga, è stata una donna che, proprio cinque anni fa, acquistò un fabbricato rurale e un terreno in città. Inizialmente, nessun vincolo urbanistico, ma l’approvazione del piano paesaggistico della provincia di Caltanissetta, di punto in bianco, ha trasformato quell’area in zona di interesse archeologico e, quindi, del tutto vincolata. Così, la proprietaria ha scelto di opporsi, presentando un ricorso per il tramite del suo legale, l’avvocato Maurizio Scicolone, coadiuvato sul fronte dell’analisi tecnica dall’architetto Gianni Mauro. I giudici del Cga lo hanno bocciato sugli aspetti legati alla decisione di inserire l’area in zona archeologica ma anche rispetto alla mancanza di valutazione ambientale strategica. Allo stesso tempo, però, hanno accolto le richieste contenute nel ricorso sul punto relativo al mancato coinvolgimento della proprietaria nell’iter decisionale che ha condotto a trasformare l’area in zona vincolata. “La modifica e quindi la riperimetrazione della zona di interesse della ricorrente – si legge nel parere richiesto dall’ufficio legale della presidenza della Regione – nasce dalle osservazioni del Comune di Gela e la Soprintendenza, di sua iniziativa, ha ritenuto di inserire il fondo di proprietà della ricorrente, nel sistema vincolistico di tutela 3. Questa limitazione alla edificabilità del fondo è stata disposta solo in sede di approvazione del piano, senza che l’esigenza fosse emersa in sede di adozione del medesimo, e senza, pertanto, che la ricorrente ne sia stata resa preventivamente edotta. L’omessa preventiva comunicazione alla ricorrente viola sia i principi generali relativi alla partecipazione procedimentale e sia la norma specifica in materia di pianificazione territoriale. Il piano paesaggistico può definirsi legittimo solo se ha assolto gli obblighi di concertazione con i privati, come del resto la norma impone”. Così, per i giudici del Cga va annullato l’atto di approvazione del piano, nella parte in cui destina l’area al centro del caso a zona vincolata.

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