Una “supersocietà di fatto”, Cassazione conferma fallimento imprenditore e azienda

 
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Gela. Quasi quaranta pagine di motivazioni per concludere con il rigetto del ricorso presentato dai legali dell’imprenditore Salvatore Greco, già titolare di importanti aziende del settore edile, e della società Sogresal Srl. L’azione è stata proposta in Cassazione, per cercare di arrivare all’annullamento della sentenza di appello che confermò il fallimento per estensione dello stesso imprenditore e della società. Sull’importante gruppo imprenditoriale di Greco, in passato, ci furono anche indagini penali e un relativo procedimento. I giudici di Cassazione, nell’analizzare punto per punto le richieste difensive, hanno però ritenuto che non ci siano elementi censurabili nella sussistenza di una “supersocietà di fatto”, così come già indicato negli altri gradi di giudizio. Greco, secondo i giudici, avrebbe mantenuto un ruolo nelle imprese. Il fallimento della supersocietà, già con decisione del tribunale di Gela, venne esteso proprio a Greco, alla Sogresal srl e alla Gs Immobiliare srl, “quali suoi soci illimitatamente responsabili”. In passato, erano già state dichiarate fallite la Sogresal costruzioni srl e la Gs Immobiliare srl. Il giudice del tribunale locale si espresse “sulle riunite istanze di fallimento in estensione proposte dall’avvocato Luigi Fontanella e successivamente dal fallimento della Sogresal costruzioni srl”, così riporta la decisione di Cassazione. La stessa linea venne confermata dalla Corte d’appello di Caltanissetta. I giudici di Cassazione, nelle motivazioni sul complesso ricorso presentato dai legali dell’imprenditore e della Sogresal srl, richiamano la “supersocietà di fatto”, con collegamenti tra l’imprenditore e le aziende sottoposte agli accertamenti. I magistrati romani si soffermano a lungo su questo punto, ribandendo di non individuare indicazioni censurabili nelle conclusioni della Corte d’appello nissena.

“Ha ritenuto configurabile l’affectio societatis tra l’imprenditore individuale Salvatore Emilio Greco e le società Sogresal srl, Sogresal Costruzioni srl e Gs Immobiliare srl, dando pure compiutamente atto, come si è già riferito, della perdurante operatività (sebbene nei limiti indicati) di ciascuna di dette società: tutti questi soggetti, posti su un piano orizzontale di parità e di cooperazione, avevano agito nel comune, predetto interesse sociale. In tal guisa, dunque, la medesima corte ha confermato il fallimento della supersocietà di fatto accertata tra questi ultimi, previa analisi dei singoli elementi di prova desumibili dagli atti di causa ed altresì esponendo le ragioni del proprio convincimento quanto alla ritenuta sussistenza di una situazione di insolvenza della stessa. Si tratta, in una simile prospettiva, di valutazioni in fatto, non contrastanti coi principi affermati dalla già indicata giurisprudenza di legittimità a proposito della fattispecie (alla quale ci si riferisce) della supersocietà, rilevante ai fini dell’art. 147 legge fallimentare. Come tali, dette valutazioni restano insindacabili in Cassazione”, così riportano le motivazioni.

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