“Nessun danno ai cittadini per la presenza di Eni”, legale: “Valutiamo l’appello”

 
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Gela. Il giudice civile del tribunale di Caltanissetta ha respinto le richieste risarcitorie avanzate da nove cittadini, che si ritengono danneggiati dal rischio di ammalarsi, a causa della presenza in città del complesso industriale Eni. La loro quotidianità, negli anni, sarebbe stata del tutto modificata. Una decisione che il giudice Andrea Gilotta ha espresso nelle motivazioni depositate, a seguito del ricorso avanzato dall’avvocato Emanuele Maganuco, nell’interesse dei cittadini. Proprio alla luce delle motivazioni redatte dal magistrato, il legale dei ricorrenti non esclude di presentare appello. Veniva chiesto di verificare non solo le “condotte commissive” di Eni ma soprattutto quelle “omissive” degli enti, sulla carta preposti ai controlli. Accertamenti e interventi di vigilanza sul territorio, che secondo quanto riferito con il ricorso non ci sarebbero mai stati. L’elenco degli enti citati in giudizio è lungo e va dalla Presidenza del consiglio dei ministri fino al Comune, passando per la Regione, l’Ispra, l’Arpa, il Ministero dell’ambiente e la protezione civile. “Sulle domande proposte il giudice del tribunale di Caltanissetta – fa sapere il legale dei nove cittadini – non si è pronunciato. Seppure abbia rigettato le tante eccezioni sollevate dalle società e dagli enti costituiti in giudizio”. Parla di un’azione giudiziaria che rappresenta “un unicum senza precedenti nel panorama giurisprudenziale nazionale”. Oltre agli stessi enti, il legale ha citato tutte le aziende del gruppo Eni, negli anni attive in città. Per il giudice, come riportato in sentenza, si è trattato di “meri disagi”, che non consentono di individuare un’eventuale “gravità della lesione”. I legali di Eni e quelli delle istituzioni chiamate in causa, hanno sottolineato, tra le altre cose, l’assenza di riferimenti documentali dai quali potesse emergere un danno effettivo, anche alla salute, patito dai ricorrenti. “Con ciò non si intende in alcun modo sostenere che l’iniziativa economica è a tal punto libera da non determinare una responsabilità civile per i pregiudizi non patrimoniali arrecati, ma solo porre in evidenza – si legge nelle motivazioni – che il diritto al risarcimento, anche in ipotesi di astratta configurabilità di un reato, sorge unicamente in conseguenza di una compromissione dei diritti della persona che abbia assunto un apprezzabile grado di serietà. Circostanza questa, che non può dirsi sussistente ove vengano addotte, a titolo di pregiudizio, generiche allegazioni in termini di ansie patite nel corso degli anni, o infantili disagi, determinati dall’aver dovuto frequentare, per l’esercizio delle proprie attività di svago, spiagge e litorali posti non proprio a ridosso di una zona industriale”. Le aziende e gli enti chiamati in giudizio, per il tramite dei loro legali e dell’Avvocatura dello Stato, hanno del tutto escluso irregolarità e indicato il pieno rispetto dei parametri di sicurezza e di quelli a tutela dell’ambiente, sanciti da atti e provvedimenti ufficiali rilasciati nel corso del tempo.

“La sentenza del tribunale di Caltanissetta, oggetto di necessaria valutazione in queste ore in merito ai possibili mezzi di impugnazione esperibili, si è limitata ad una scarna e non condivisibile affermazione”, continua il legale. “Il giudice, senza effettuare alcuna verifica sulle condotte tenute dagli enti chiamati in giudizio – aggiunge – ha ritenuto che i danni patiti da questi cittadini non fossero risarcibili in quanto il diritto al risarcimento, anche in ipotesi di astratta configurabilità di un reato, sorge unicamente in conseguenza di una compromissione dei diritti della persona che abbia assunto un apprezzabile grado di serietà. L’unica valutazione compiuta dal giudice è questa, il danno patito da questi cittadini non appare raggiungere un apprezzabile grado di serietà. Pur rispettosi delle sentenze, di qualsiasi giudice della Repubblica, è doveroso osservare che questa valutazione appare criticabile, non fosse altro che il giudice non ha ritenuto di svolgere alcuna attività istruttoria, non ammettendo nessuno dei mezzi di prova richiesti dai cittadini. Per questa ragione, si fa riserva di proporre appello. Nessuna delle condotte illecite sottoposte all’attenzione del tribunale è stata esclusa. Su questi aspetti il giudice non si è espresso, limitandosi a rigettare la domanda. Questo territorio e i nostri concittadini meritano di vedere riconosciuto il diritto alla salute e alla salubrità dell’ambiente, senza subire il vecchio ricatto, “il prezzo che ciascuno è tenuto a corrispondere per fruire di altri diritti, anch’essi a base costituzionale, quale è quello al lavoro”, conclude il legale citando un passaggio delle motivazioni redatte dal magistrato.

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