Quattro anni fa l’emergenza rifiuti, Cga: “Tar ritorni su richiesta Tekra ma no risarcimento”

 
0
I cumuli vennero rimossi d'urgenza a causa dell'emergenza sanitaria

Gela. Quattro anni fa, nel pieno di un’emergenza rifiuti che mise a serio rischio la tenuta igienico-sanitaria di diverse aree della città, l’allora sindaco Domenico Messinese impose a Tekra di ripristinare i servizi aggiuntivi e di provvedere ad ogni intervento straordinario, pur di rimuovere i cumuli. Quell’ordinanza fu impugnata dagli imprenditori campani e tre anni fa il Tar Palermo la dichiarò illegittima, mancando i presupposti per agire con provvedimenti di quel tipo. I legali di Tekra, però, si sono rivolti anche al Cga, visto che il Tar palermitano aveva escluso la competenza amministrativa per riconoscere le somme dovute all’azienda a seguito dell’attività svolta e inoltre c’era la richiesta da parte di ottenere un risarcimento dei danni. Il Cga si è espresso stabilendo che effettivamente il Tar avrebbe dovuto valutare le richieste legate al pagamento delle prestazioni svolte da Tekra, sussistendone la competenza. E’ stato disposto il rinvio degli atti nuovamente al Tar, che dovrà ritornare sulla richiesta del gruppo campano, che ormai da otto anni gestisce il servizio rifiuti in città, seppur in proroga.

Niente da fare, invece, per la richiesta di risarcimento dei danni. “La responsabilità da provvedimento illegittimo è di natura extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. Elemento centrale nella fattispecie di responsabilità ora richiamata è l’ingiustizia del danno, da dimostrare in giudizio, diversamente da quanto avviene per la responsabilità da inadempimento contrattuale. Nel caso in esame, la prova di tale indefettibile elemento non è, però, sufficiente”, scrivono i giudici del Cga. “Parte appellante avrebbe potuto (e dovuto) chiedere tempestivamente la tutela cautelare, anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a. A conferma dell’assunto risulta dagli atti la circostanza che l’ente locale, il giorno dopo avere ricevuto la notifica del ricorso, ha sospeso in autotutela il provvedimento impugnato, con ordinanza del 7 settembre 2018. Parte appellante ha, per contro, omesso di attivarsi con uno strumento processuale idoneo a salvaguardare il bene della vita correlato al suo interesse legittimo. Sul punto la sentenza appellata merita conferma”, concludono i magistrati.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here